Convenzione
Fra
= PROVINCIA DI SAN MARCO E SARDEGNA DELL’ORDINE DEI FRATI PREDICATORI (Domenicani) Ente Ecclesiastico con sede in Firenze Via Cavour 56 iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Firenze al n. 138 in persona del legale rappresentante P. Baron Anthony O.P. nato a Paola (Malta) il 21.03.1951
= CONVENTO DI SAN MARCO in Firenze, che fa parte di detta Provincia, in persona del Padre Priore Fausto Sbaffoni D.P. nato a Roma il 28.5.1952
= Prof. MARIO PRIMICERIO nato a Roma il 13 novembre 1940 non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante della FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA con sede in Firenze Via Giorgio La Pira 5 come dispone l’art. 9 del vigente Statuto
LE PARTI IN PRIMO LUOGO PREMETTONO
I = che in data 19 maggio 1995 autenticata nelle firme dal Notaro Piccinini repertorio n. 44097 in data 19.5.1995 fu stipulata una convenzione fra la PROVINCIA DI SAN MARCO E SARDEGNA DEI FRATI PREDICATORI (Domenicani) Ente Ecclesiastico con sede in Firenze Via Cavour 56 in persona del Padre Fausto Sbaffoni O.P. e come tale anche in rappresentanza del Convento di San Marco in Firenze
e gli esecutori testamentari, nominati nel suo testamento olografo del 4 agosto 1977 del Prof. Giorgio La Pira, data 8 novembre 1977
GIUSEPPE ARPIONI, ora defunto
MARIA FIORETTA MAZZEI, ora defunta
ANTINESCA GIOVANNA TILLI RABISSI
con la quale convenzione si pattuiva fra !’altro:
” 1) Il Padre Provinciale di S. Marco e Sardegna, in rappresentanza e con il consenso del Convento di s. Marco in Firenze in persona del suddetto Padre Priore, si obbliga ad affidare alla costituenda Fondazione Giorgio La Pira, non appena essa sarà costituita, tutto il materiale bibliografico, archivistico e documentale rientrante nella eredità del defunto prof. La Pira, perché sia utilizzato secondo le ultime volontà del medesimo e secondo le condizioni che seguono.
A tale scopo, la Provincia si obblIga a concedere alla costituenda Fondazione, in via esclusiva, l’esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica spettanti sulle opere edite ed inedite di Giorgio La Pira, senza altro corrispettivo che le obbligazioni di cui appresso.”
mentre i promotori della allora costituenda FONDAZIONE GIORGIOLA PIRA, assumevano l’obbligazione
“a) conservare e custodire il suddetto materiale in modo da preservarne la consistenza e l’ordine,lasciandolo -per quanto sarà in potere della Fondazione -nella sede attuale di via G. La Pira 5 o in altra sede all’interno del complesso monumentale di S. Marco;
b) adeguarsi alle condizioni imposte dal decreto del Soprintendente Archivistico per la Toscana n. 498 del 4.6.1988
c) utilizzare detto materiale esclusivamente per ricerche, studi, pubblicazioni o altre forme di diffusione del pensiero di Giorgio La Pira, nonché della storia ecclesiale, culturale e politica;
d) evitare qualsiasi utilizzazione mirante a screditare o deformare la figura di Giorgio La Pira ed i principi ideali a cui si sono ispirati il suo pensiero e la sua azione, oppure a screditare la Chiesa cattolica e i suoi principi;
e) sottostare, nella pubblicazione delle opere di Giorgio La Pira, a quanto dallo stesso stabilito nel suo testamento, anche per quanto riguarda l’impiego di eventuali utili che ne provengano al netto delle spese di pubblicazione e di gestione generale;
f) evitare qualsiasi utilizzazione che compatti responsabilità per l’ente proprietario del materiale/ impegnandosi in caso contrario a rilevarlo indenne da qualsiasi pretesa di terzi,
g) tutelare i diritti relativi al materiale affidato perseguendo ogni utilizzazione abusiva di terzi.”
Sii conveniva inoltre:
” 3) L’affidamento del materiale e la concessione dei diritti di utilizzazione economica sarà fatto a tempo indeterminato, con un periodo minimo di durata di un anno a partire dalla stipulazione del relativo atto. Decorso tale anno, la Provincia potrà disdire l’affidamento stesso, qualora si verifichino gravi inadempimenti da parte della Fondazione agli obblighi assunti secondo il precedente articolo. In tal caso il materiale dovrà essere comunque utilizzato secondo le disposizioni testamentarie del Prof. La Pira.
In caso di dissenso fra le patti circa l’esistenza o la gravità di tali inadempimenti, la controversia sarà devoluta a un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle patti, e il terzo dall’Arcivescovo di Firenze.
4) L’affidamento e la concessione dell’esercizio dei diritti di utilizzazione saranno inoltre risolti di diritto in caso di estinzione per qualsiasi ragione della Fondazione, ed altresì in caso di trasformazione della stessa ai sensi dell’art 28 cod.civ. “
II = che di detta convenzione, preliminare e pregiudiziale della successiva costituzione di una Fondazione, intitolata a Giorgio La Pira, è stata data puntuale esecuzione
III = che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha in data 17 maggio 2005 deliberato di addivenire alla presente convenzione e che tale deliberazione è stata approvata dall’Assemblea dei Fondatori col voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto
SI DA’ ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1= Si fa ricognizione, in quanto occorrer possa costitutiva, della citata convenzione del 19 maggio 1995 con le implicite modifiche di cui a questa seconda convenzione.
2= Si ribadisce che i proventi derivanti dalle pubblicazioni fatte fare dalla Fondazione saranno gestiti dalla Fondazione stessa, sia in linea capitale che eventualmente in linea gestionale, e che conseguentemente ciò determina successivi incrementi del patrimonio della Fondazione in quanto !’art. 5 dello Statuto nello indicare quali siano stati o siano per essere le componenti del patrimonio, espressamente cita “i proventi di proprie iniziative”.
3= Si fa ricognizione dello inventario di quanto oggetto del lascito ereditario, disposto da Giorgio La Pira col suo testamento col quale nominava suo “erede universale il Convento di San Marco in Firenze nella persona del Padre Provinciale pro-tempore” quale agli atti della Fondazione stessa.
4= Per converso si fa ricognizione dello inventario dei beni di proprietà della Fondazione Giorgio La Pira quale agli atti della Fondazione stessa.
5= Si dà atto, che in applicazione dell’art. 14 dello Statuto vigente della Fondazione sono stati modificati i comma 2 e 3 dell’art. 15 Statuto stesso, che quindi ora recitano: “In caso di estinzione l’intero patrimonio della Fondazione, quale sarà per essere con le addizioni che nel corso della sua durata si siano verificate, verrà devoluto al Convento di San Marco in Firenze nella persona del legale rappresentante pro-tempore per il conseguimento dei medesimi fini della Fondazione e ciò come effetto della originaria istituzione di erede universale, operata da Giorgio La Pira col suo testamento del quattro agosto 1977”,
6= Il Convento di San Marco quale erede universale del Prot. Giorgio La Pira nella persona del legale rappresentante pro tempore ribadisce che rimane affidata permanentemente alla Fondazione la tutela, la cura, lo studio, l’utilizzazione e la valorizzazione del lascito ereditario disposto dal Prof. Giorgio La Pira col suo testamento del 4 agosto 1977, peraltro rimanendone proprietario.
Per quanto non previsto e/o non presupposto, rimane in vita la originaria convenzione, ma senza un termine di cessazione dei suoi effetti.
7= Si fa quindi ricognizione dello intero articolo 15 dello Statuto, con la modifica ad esso apportata come sopra detto:
“La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all’alt. 27 Codice Civile:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’alt 27 Codice Civile.
In caso di estinzione l’intero patrimonio della Fondazione, quale sarà per essere con le addizioni che nel corso della sua durata si siano verificate, verrà devoluto al Convento di San Marco in Firenze nella persona del legale rappresentante pro-tempore per il conseguimento dei medesimi fini della Fondazione e ciò come effetto della originaria istituzione di erede universale, operata da Giorgio La Pira col suo testamento del quattro agosto 1977. “