Spes contra Spem 2015
Intervento di
Paolo Ferretti
Firenze, 3 ottobre 2015
Giorgio La Pira, la famiglia e il Diritto Romano
di Paolo Ferretti
Sommario: 1. Giorgio La Pira: la struttura costituzionale dell’uomo e la formazione della famiglia. — 2. Il matrimonio quale “base e sorgente” della famiglia. — 3. L’indissolubilità del vincolo matrimoniale. — 4. La famiglia e l’edificazione del “nuovo edificio del mondo”. ― 5. Il ruolo del diritto romano nella concezione lapiriana di famiglia.
- Giorgio La Pira: la struttura costituzionale dell’uomo e la formazione della famiglia.
La ‘famiglia’ ha rivestito per Giorgio La Pira un interesse ininterrotto fin dal periodo degli studi universitari. Ricordiamo, in proposito, la lettera scritta, ancora studente, a Salvatore Pugliatti (1), lettera nella quale lo informa delle “pregevoli conseguenze” che la sua tesi di laurea sul “carattere costituzionale (in senso di costituzionalità dell’ordine giuridico) della Familia in diritto romano” avrebbe potuto avere per la concezione stessa dello Stato e dell’ordine giuridico, “il quale non è una sovrapposizione esterna, ma procede quale esigenza intrinseca del coesistere degli individui e delle familiae”.
In questo scritto troviamo in nuce tutti gli aspetti della sua concezione di famiglia, aspetti che egli preciserà negli anni successivi. Ad esempio, nel 1938, nel saggio Architettura del corpo sociale (2), individua la sorgente della famiglia, non in una sorta di costrizione esterna, bensì nella natura stessa dell’uomo ― homo homini amicus, scrive citando S. Tommaso ―: “a causa della loro stessa struttura costituzionale ― fisica e spirituale ― gli uomini hanno bisogno di essere integrati reciprocamente e proporzionalmente gli uni dagli altri (…): in vista di questa integrazione essi sono forniti di una forza ― l’amore ― che reciprocamente li attrae e, attraendoli, reciprocamente e proporzionalmente li integra (…)”. Per esemplificare il concetto, l’insigne studioso porta l’esempio della famiglia: “Per rendersi conto di tutto ciò basta osservare la struttura secondo la quale naturalmente si costituisce la prima e la fondamentale fra le società umane: la famiglia; in essa troviamo in modo manifesto l’attrazione reciproca e l’integrazione reciproca”. Ancora, nell’articolo Individuo e società (3) del 1945, La Pira ribadisce il concetto: “ogni uomo (…) è inclinato a fondare la società ed a vivere ed a svilupparsi in essa: da qui la famiglia ― con l’affetto interiore che la fonda”.
- Il matrimonio quale “base e sorgente” della famiglia.
La natura socievole dell’uomo, ora accennata, conduce alla formazione della famiglia attraverso il matrimonio, definito nel Codice di Camaldoli, alla cui stesura La Pira collabora (4) nel 1943, “base e sorgente” della famiglia (5). Tuttavia, nel pensiero lapiriano il matrimonio trova una collocazione particolare. Non viene infatti inserito nell’ambito del diritto privato e fatto rientrare nell’ampia categoria dei contratti consensuali. A più riprese, infatti, egli precisa che “il matrimonio non è un contratto consensuale (come erroneamente si crede) che, come i contratti consensuali, crea fra i due contraenti soltanto un vincolo giuridico (obbligatorio) di diritto privato: un contratto consensuale, cioè, che nasce col consenso e che si può, perciò sciogliere col dissenso o unilateralmente” (6).
Al contrario, il matrimonio è un “atto bilaterale (marito e moglie), consensuale, il quale crea… un organismo; un essere nuovo; una unità (ontologica) sociale nuova”. E successivamente ribadisce: “questo atto bilaterale crea, perciò, non un contratto, ma una fondazione; crea, ripetiamo, un essere nuovo (sociale); un corpus, una unità ontologica nella quale i due fondatori reciprocamente, ontologicamente, si integrano, dando così fondamento, con la filiazione, agli ulteriori rapporti reali, alle ulteriori integrazioni ontologiche, familiari e sociali” (7). Dunque, il matrimonio, nel pensiero di La Pira, esce dallo spazio del diritto privato e si situa nello spazio del diritto pubblico, ossia in quello spazio che non può essere oggetto di modifica: ius publicum privatorum pactis mutari non potest, afferma Papiniano (8).
- L’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
La creazione di un nuovo organismo sociale — la famiglia —, avvenuta attraverso il matrimonio, impedisce ai coniugi di sciogliere il vincolo. Il vincolo matrimoniale, dunque, è indissolubile. Da sottolineare è il fatto che l’indissolubilità non viene ricondotta da La Pira soltanto a fattori religiosi e al celebre principio secondo cui quod Deus coniunxit, homo non separet. Per poter acquistare cittadinanza nell’ambito politico, infatti, egli è consapevole di dover ricercare l’alleanza di altre ragioni.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, La Pira manifesta la sua adesione alla concezione ‘solidaristica del diritto’, la quale trova il proprio punto di riferimento nel pensiero cristiano–sociale, sviluppato soprattutto nel cosiddetto Codice di Malines del 1927, negli Enunciati della Settimana di Camaldoli del 1943 e nel successivo Codice di Camaldoli, pubblicato nel 1945. Secondo questa visione, il pieno riconoscimento dei diritti dell’individuo non può realizzarsi se non attraverso il contestuale riconoscimento della dimensione comunitaria in cui egli vive, dei diritti delle comunità naturali attraverso le quali si svolge la sua personalità.
In virtù di questa concezione istituzionale del diritto, la famiglia, scaturita dal matrimonio, “è una fondazione; una istituzione, un organismo, un ente, un corpus, che una volta fondata ha in sé la legge del suo essere, della sua indissociabile solidarietà ed unità” (9). Le parti, nel momento in cui decidono di unirsi in matrimonio, accettano di dare origine ad una nuova istituzione, rinunciando alla libertà che avevano come individui: “l’esistenza e il destino di questa fondazione non è più nella disponibilità dei suoi fondatori: essi non sono più liberi rispetto ad essa” (10). Concedere, infatti, ai coniugi la possibilità di sciogliere l’unione creata, equivarrebbe, secondo La Pira, a tradire la concezione istituzionalistica a favore di quella individualistica, a degradare il matrimonio da formazione sociale a contratto, a passare dal consortium alla negotiatio, cioè, in ultima analisi, a far prevalere l’interesse personale su quello comunitario (11).
- La famiglia e l’edificazione del “nuovo edificio del mondo”.
Un ultimo punto, prima di passare al diritto romano, rimane da trattare: il ruolo della famiglia nella formazione della civiltà. Al riguardo, abbiamo già accennato alla concezione che La Pira ha della società umana. Questa si costruisce mediante “la costituzione di gruppi sociali concentrici (…): gli uomini si integrano attraverso la costituzione di gruppi sociali sempre più ampi che, partendo dal gruppo fondamentale ― quello familiare ― attraverso la mediazione di gruppi più comprensivi (città, stato, società degli stati) pervengono ― almeno come conato ― sino alla società universale di tutto il genere umano (…)” (12).
Dunque, nella visione di La Pira la società appare come l’insieme di una moltitudine di organismi nei quali gli uomini si trovano riuniti. Ma questa moltitudine di organismi ha un incipit, un inizio: la famiglia. La Pira ribadisce a più riprese questo concetto, ad esempio, quando, nel 1927, la definisce “istituto primo dell’umanità” (13); ancora, nel 1938 ne scrive come “la prima e la fondamentale fra le società umane” (14); sempre nel 1938 inserisce la famiglia tra i tre “fondamenti naturali della convivenza umana” (15); infine, nel 1973 parla della famiglia come la “pietra di fondazione della città (…) e la pietra costitutiva, angolare, della volta intiera del mondo” (16).
La concezione lapiriana, pertanto, affida alla famiglia un ruolo unico ed insostituibile, quello di essere “la pietra fondamentale ― la pietra d’angolo ―” del “nuovo edificio del mondo”: “Duo… unum! (Genesi, I, 26-27; II, 23-24; Matt., XIX, 3-6). Eccoci all’alba della storia: questa unità bipolare ― fondazione della famiglia! ― è la pietra d’angolo sulla quale si edifica la storia di Israele e del mondo” (17).
- Il ruolo del diritto romano nella concezione lapiriana di famiglia.
La concezione lapiriana di famiglia, che abbiamo visto ripercorrendo seppur rapidamente il pensiero dell’insigne studioso, affonda le proprie radici non solo nella riflessione cristiana, ma anche nel diritto romano e, più in generale, nella cultura pagana antica. Riguardo al fatto che la famiglia trovi nella natura umana la sua genesi ― “ogni uomo (…) è inclinato a fondare la società ed a vivere ed a svilupparsi in essa: da qui la famiglia – con l’affetto interiore che la fonda” ―, La Pira richiama innanzitutto il pensiero romano e, in particolare, il passo del De officiis, in cui Cicerone scrive che, ‘essendo per natura comune a tutti gli esseri viventi l’istinto della procreazione, la prima societas è quella coniugale’ (18). Tuttavia, a La Pira non possono essere sconosciuti i luoghi delle Epistulae morales ad Lucilium, in cui Seneca afferma che l’uomo è spinto ad allacciare rapporti di amicizia a causa di una naturalis inritatio: nam ut aliarum nobis rerum innata dulcedo est, sic amicitiae (19); e, sempre nelle Lettere a Lucilio, leggiamo che la natura nobis amorem indidit mutuum, rendendoci socievoli e capaci di vivere attraverso il reciproco aiuto (20).
Per quanto concerne poi il momento costitutivo della famiglia, l’insigne studioso richiama in modo esplicito il diritto romano. Innanzitutto, il riferimento ad un atto che vede la partecipazione di due persone di sesso diverso viene ancorato alle celebri definizioni di Modestino (21) e di Ulpiano (22), secondo cui le nozze sono coniunctio maris et feminae. Per l’accenno poi al necessario consenso dei nubendi egli richiama ancora Ulpiano e il suo consensus facit nuptias (23).
Sempre alla giurisprudenza romana classica viene poi ricondotta la stessa nozione di famiglia, quale nuovo organismo sociale. Scrivendo che “i giuristi romani avevano «visto» — definendo il matrimonio — questa creazione della nuova unità ontologica, questa strutturale «comunione» dei due coniugi che li fa diventare (in certo modo) un solo essere ed una vita sola” (24), egli cita il corpus familiae ulpianeo (25) e continua a richiamare Modestino: nuptiae sunt… consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio (26).
Proprio la sicurezza con cui egli utilizza la riflessione giuridica e non giuridica precristiana ci porta a credere che lo studioso conoscesse, benché non ne faccia esplicita menzione negli interventi visti, un particolare filone del pensiero latino, pensiero in cui si pone l’accento sul matrimonio non quale negotiatio, ma quale consortium, imperniato sulla solidarietà famigliare. Ci riferiamo, ad esempio, a Quintiliano che descrive la moglie come femina viro nuptiis collocata in societatem vitae (27) e socia tori, vitae consors (28), oppure a Tacito, il quale definisce i matrimoni consortia rerum secundarum adversarumque (29).
Gli stessi concetti si trovano poi ripetuti negli scrittori cristiani, greci e latini, i quali, sviluppando l’insegnamento evangelico e quello dell’apostolo Paolo — pensiero che La Pira cita più volte —, precisano che il matrimonio non è una kapelei/a, una negotiatio, come tale appartenente al mondo del commercio, ma è una bi/ou koinwni/a (30), una vitae societas (31). E il termine koinwni/a si ritrova già in Aristotele (32), richiamato dall’autorevole studioso per delineare l’idea della società quale mosaico formato da innumerevoli tessere, da innumerevoli comunità, di cui la famiglia costituisce il nucleo più piccolo: la famiglia è la koinwni/a che per natura si costituisce per la vita quotidiana; dall’unione di più famiglie nasce un’altra koinwni/a, il villaggio, e da più villaggi si costituisce la koinwni/a della città.
Il concetto si rinviene pure nella civiltà latina pagana ed è ben presente a La Pira, nelle cui parole ― la famiglia è “la pietra costitutiva, angolare, della volta intiera del mondo” (33)― riecheggiano quelle di Cicerone ― che definisce la famiglia principium urbis et quasi seminarium rei publicae (34) ―, ma soprattutto quelle di Seneca: ‘la nostra società è molto simile ad una volta di pietre, che sta su appunto perché le pietre si sostengono l’una con l’altra, altrimenti cadrebbe’, membra sumus corporis magni (35).
- G. La Pira, Carissimo Totò (Pozzallo, 21 settembre 1925), in G. La Pira, Lettere a Salvatore Pugliatti (1920–1939) (= Coscienza del tempo, 3), Roma 1980, ora in Idem, Scritti editi 1919–1928, I, Roma 1999, 205.
- G. La Pira, Architettura del corpo sociale, in Il Frontespizio, X, Luglio 1938, n. 7, Firenze 1938, ora in Idem, Scritti editi 1934–1938, cit., III, 506 ss.
- G. La Pira, Individuo e società, in La nostra vocazione sociale (= La biblioteca sociale dell’A.V.E., 10), Roma 1945, ora in Idem, Scritti editi 1944–1947, cit., V, 8 ss.
- Tra i numerosi collaboratori segnaliamo, ad esempio, Giulio Andreotti, Aurelia Bobbio, Vittore Branca, Giuseppe Capograssi, Franco Feroldi, Mario Ferrari Aggradi, Guido Gonella, Giuseppe Medici, Aldo Moro, Ferruccio Pergolesi, Emilio Taviani, Guido Zappa.
- Per la comunità cristiana: principi dell’ordinamento sociale (Codice di Camaldoli), a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli, Roma 1945, ora in G. La Pira, Scritti editi, cit., XXIII, 24 ss.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, in Prospettive 31, novembre–dicembre 1973, ripubblicato in Idem, Il sentiero di Isaia, Firenze 19792, ora anche in Idem, Scritti editi 1973–1977, cit., XIX, 123.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 123 s.
- D. 2,14,38 (Pap. 2 quaest.).
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 126.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 126.
- Cfr. Per la comunità cristiana, cit., 23 ss., in cui si legge che il matrimonio è ordinato, in quanto formazione sociale, “non al bene particolare dell’individuo, ma a quello dei coniugi e dei figli, nonché al bene comune della società”; in questa luce, “non può fondarsi sulla associazione di due egoismi, cospiranti a ricercare il proprio tornaconto, ma si fonda sull’amore”, divenendo luogo in cui il senso sociale della fraternità e della solidarietà tra gli uomini può crescere come modalità naturale della coesistenza. Il matrimonio, dunque, come via privilegiata “per la conquista della pace tra i popoli”.
- G. La Pira, Architettura del corpo sociale, cit., 509 s.
- Lettera del 16 novembre del 1927: G. La Pira, Lettere a casa (1926 – 1977), a cura di D. Pieraccioni, Milano 1981, visto in Antologia di testi romanistici lapiriani, pubblicato in occasione del Convegno “La cattedra “strumento sacro”. Incontro dei romanisti”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 11-13 novembre 2004, 6.
- G. La Pira, Architettura del corpo sociale, cit., 509.
- G. La Pira, Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana, in Atti del V Congresso nazionale di Studi romani, V, Roma 1946, ora in G. La Pira, Scritti editi 1944–1947, cit., V, 217. Accanto alla famiglia, La Pira pone, quali fondamenti naturali della convivenza umana, la persona e la proprietà.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 124.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 128 s.
- Cic., off. 1,17,53-54.
- Sen., epist. 1,9,17. Cfr. anche epist. 5,48,2-3.
- Sen., epist. 15,95,52-53.
- D. 23,2,1 (Modest. 1 reg.): Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.
- D. 1,1,1,3 (Ulp. 1 inst.): … hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio…
- D. 50,17,30 (Ulp. 36 ad Sab.): Nuptias non concubitus, sed consensus facit.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 124.
- D. 50,16,195,2 (Ulp. 46 ad edict.).
- D. 23,2,1 (Modest. 1 reg.). La Pira richiama anche le Istituzioni (I. 1,9,1): nuptiae autem sive matrimonium… individuam consuetudinem vitae continens.
- Quint., decl. 247.
- Quint., decl. 376.
- Tac., ann. 3,34; cfr. anche ann. 12,5.
- Si veda, in particolare, Chrys., hom. XII in Col. 7 (in Migne, PG, LXII, 390): hom. LXXIII in Mt. 4 (in Migne, PG, LVIII, 677 s.); laud. Max. 1-2 (in Migne, PG, LI, 226 s.); laud. Max. 4-5 (in Migne, PG, LI, 231 s.); Aster., hom. V in Matth. XIX,3 (in Migne, PG, XL, 228).
- Si veda, ad esempio,Tert., uxor. 2,8 (in Migne, PL, I, 1301 s.). Queste espressioni ricorrono anche in fonti giuridiche: D. 25,2,1 (Paul. 7 ad Sab.); D. 42,1,52 (Tryph. 12 disp.).
- Arist., Polit. 1252 a – 1252 b.
- G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, cit., 124.
- Cic., off. 1,17,54.
- Sen., epist. 15,95,52-53. Cfr. anche Sen., epist. 5,47,14.