Statuto della Fondazione La Pira
1.1 È corrente una fondazione denominata «Fondazione Giorgio La Pira ETS», ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto, Fondazione costituita per iniziativa dei Fondatori:
“Provincia di San Marco e Sardegna dei Frati Predicatori (Domenicani)”, ora “Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)”;
Dott.ssa Maria Fioretta Mazzei;
Sig.ra Giovanna, detta anche Antinesca, Rabissi nei Tilli;
Sig. Giuseppe Arpioni.
Nel periodo transitorio precedente l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’acronimo “ETS” non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La Fondazione ha sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 5.
La Fondazione ha durata illimitata.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la promozione di iniziative culturali e sociali nel nome del Prof. Giorgio La Pira per tramandarne il pensiero e l’azione a livello nazionale ed internazionale e per conservare ed utilizzare a fini scientifici e culturali l’Archivio e la Biblioteca del Prof. Giorgio La Pira.
La Fondazione persegue gli scopi sopra indicati mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i dell’articolo 5).
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v dell’articolo 5).
Nell’ambito delle attività sopra indicate e per il perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione si propone, tra l’altro, di:
- a) favorire tra persone e gruppi di persone incontri di carattere religioso, spirituale, scientifico e culturale in genere;
- b) promuovere l’incontro tra persone di Chiese e religioni diverse e contribuire alla conoscenza e allo studio dell’ecumenismo e promuovere il dialogo ecumenico interreligioso mediante conferenze, lezioni, seminari e convegni anche residenziali;
- c) promuovere iniziative di incontro tra le nuove generazioni in nome della pace e tra le città quali esperienze fondamentali di vita della persona umana e di tutela e di promozione dei suoi diritti;
- d) organizzare convegni, stages, equìpes di lavoro in cui ricercatori e studiosi approfondiscono le tematiche culturali, religiose e sociali inerenti la storia e lo sviluppo del pensiero politico e sociale cristiano, con particolare riferimento alla città di Firenze e alla sua vocazione internazionale;
- e) valorizzare la struttura dell’Archivio e della Biblioteca del Prof. Giorgio La Pira, collegandosi con altre strutture di studio e di ricerca, favorendo la promozione degli studi storici, politici e teologici, con la disponibilità delle fonti dell’Archivio e della Biblioteca, e con la pubblicazione programmata di dette fonti archivistiche;
- f) promuovere, in collaborazione con organismi internazionali ed esteri, l’ospitalità in Italia di studenti, docenti e comunque persone interessate di altri paesi al fine di incrementare tra essi le relazioni di carattere scientifico e culturale e, in particolare, per approfondire il pensiero e l’azione del Prof. Giorgio La Pira;
- g) contribuire allo sviluppo dell’attività di centri ed associazioni culturali che perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione, stabilendo gli opportuni collegamenti ed eventualmente coordinandone le iniziative;
- h) fornire tutti i supporti organizzativi e anche economici relativi alle iniziative della Fondazione o comunque ad esse connesse;
- i) favorire la sistematica preparazione culturale e professionale per studenti e docenti ai fini dello studio dei temi di cui all’oggetto della Fondazione;
- l) svolgere attività editoriale diretta o indiretta relativa ai propri scopi ed effettuare e promuovere mostre, manifestazioni, attività congressuali seminariali ed artistiche;
- m) partecipare ad enti che abbiano scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari;
- n) collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, e/o con lo Stato, Regioni, Comuni e Province, e con le istituzioni della Unione Europea e della Organizzazione delle Nazioni Unite ricevendo contributi dagli enti stessi;
- o) costruire, promuovere e sviluppare l’attività di enti aventi scopo uguale oppure analogo o comunque connesso al proprio fornendo agli stessi assistenza tecnica, culturale ed economica.
Le attività editoriali potranno essere svolte solo in via secondaria e strumentale rispetto ai fini di interesse generale.
La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo, senza fini di lucro, ed in ogni caso ogni utilità verrà reimpiegata per lo scopo della Fondazione. (La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all’art. 6 D.lgs 117/2017.
La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.
Sono Fondatori, oltre alla “Provincia di San Marco e Sardegna dei Frati Predicatori (Domenicani)”, sostituita, nella nuova organizzazione territoriale dell’Ordine, dalla “Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)”, Dott.ssa Maria Fioretta Mazzei, Signora Giovanna, detta anche Antinesca, Rabissi nei Tilli, Signor Giuseppe Arpioni (persone per iniziativa delle quali la Fondazione è stata costituita), le persone fisiche o giuridiche ritenute particolarmente interessate, sensibili o esperte riguardo alle tematiche che formano le finalità della Fondazione e che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alle attività della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, le quali successivamente all’atto costitutivo, vengono riconosciute tali e cooptate quali Fondatori in essere.
Per essere riconosciuti Fondatori è necessario:
- a) essere presentato da un membro Fondatore;
- b) ottenere il consenso del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che vi provvede con apposita delibera a maggioranza dei suoi membri, con necessaria successiva approvazione dell’Assemblea dei Fondatori.
Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei Fondatori;
– il Consiglio di Amministrazione;
– l’Organo di Controllo.
I Fondatori, sia partecipanti all’atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l’Assemblea dei Fondatori.
L’Assemblea dei Fondatori:
- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 del presente Statuto, oltre a quello nominato dalla “Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)”;
- b) attribuisce la qualità di membro Fondatore a terzi successivamente all’atto di costituzione, come precisato all’articolo 3 lettera b) del presente statuto;
- c) delibera le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e delibera l’eventuale estinzione della Fondazione, con la maggioranza di tre quarti dei fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) elegge i componenti dell’Organi di Controllo.
I Fondatori Enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell’ente stesso, ovvero da persona da questi delegata.
Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto.
Le funzioni del Fondatore persona fisica non sono delegabili.
A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro dal quale risultino i Fondatori in essere nonché le delibere assunte dall’Assemblea dei Fondatori con i relativi verbali.
L’Assemblea dei Fondatori si raduna statutariamente quando deve assumere delibere di propria competenza.
In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno tre Fondatori.
L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e con avviso apposto presso la sede legale.
La convocazione potrà avvenire anche mediante e-mail o altro sistema telematico.
Nei casi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, alla convocazione deve essere allegato il testo completo della proposta di modifica o di scioglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per la valida costituzione dell’Assemblea dei Fondatori è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri e per la validità delle delibere è necessaria la maggioranza dei votanti.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dalla dotazione iniziale;
– da elargizioni dei Fondatori o dei sostenitori;
– dai proventi di proprie iniziative;
– da offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti nonché da ogni altro bene ad essa pervenuto.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Fermo restando il diritto alle retribuzioni o ai corrispettivi di lavoratori dipendenti o collaboratori esterni, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di cessazione del rapporto.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di cinque membri, di cui un membro nominato dal Provinciale della “Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)” e quattro membri nominati dall’Assemblea dei Fondatori; i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.
I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei membri cessati; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
Il Consiglio di Amministrazione elegge, con voto palese, nel proprio seno il Presidente con il voto favorevole del membro nominato dal Provinciale della “Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)” ed elegge eventualmente uno o due Vice Presidenti.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione emettere regolamenti per la disciplina dell’attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare Consiglio Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nei limiti e secondo le previsioni dello Statuto e della normativa concernente il Terzo Settore.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Presidente e Vice Presidenti sono tenuti a eseguire le formalità di legge relative al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
La Fondazione deve redigere, a norma dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 Gennaio di ogni anno.
Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo al quale dovrà essere allegata apposita relazione dell’Organo di Controllo.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente al quale dovrà essere allegata l’apposita relazione dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare “Benemeriti della Fondazione” fra quelle persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini e potrà costituire un comitato di persone interessate in modo continuativo alle attività della Fondazione, prevedendo per esse facilitazioni e forme specifiche di collaborazione con le diverse iniziative della stessa Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta della metà dei componenti tramite lettera raccomandata che deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione.
La convocazione potrà avvenire anche mediante e-mail o altro sistema telematico.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno per approvare i bilanci preventivo e consuntivo, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Per la validità della riunione del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.
Le delibere devono essere prese con voto palese e con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle delibere il Consiglio tiene regolare verbale sul libro vidimato e tenuto dal Presidente.
L’Organo di Controllo è nominato a maggioranza dall’Assemblea dei Fondatori e può avere composizione monocratica o collegiale; nella ipotesi di composizione collegiale, l’Organo di controllo è costituito da tre membri.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all’articolo 2397 comma secondo del Codice Civile.
La carica di membro del’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della Fondazione, nonché con il ruolo di dipendente e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.
Non può essere nominato membro dell’Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
L’Organo di Controllo ha le funzioni di permanente controllo della gestione finanziaria della Fondazione e a tal fine redige annualmente la relazione da allegare allo schema di bilancio preventivo e la relazione da allegare allo schema di bilancio consuntivo.
I membri dell’Organo di Controllo sono eletti dall’Assemblea dei Fondatori tra persone di elevata professionalità e durano in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione e sono rieleggibili.
L’organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l’Organo di Controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del citato decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I membri dell’Organo di Controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri dell’Organo di Controllo, l’Assemblea dei Fondatori dovrà procedere entro tre mesi alla sostituzione del membro o dei membri mancanti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Gli amministratori e i componenti dell’Organo di Controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, 2407 del Codice Civile e dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n.39/2010, in quanto compatibili.
Le modifiche dello Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dall’Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di tre quarti dei fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Se la modifica dello Statuto comporta trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, la medesima modifica è consentita soltanto se non determina la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore, per la Fondazione o per l’ente risultante dalla fusione o scissione. In tali casi è applicabile la procedura di cui all’articolo 42-bis del Codice Civile.
Copia della proposta del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata ai Fondatori unitamente alla convocazione dell’Assemblea dei Fondatori per l’approvazione delle modifiche statutarie.
La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
il libro dei Fondatori e delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei Fondatori;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.
I Fondatori hanno diritto di esaminare presso la sede della Fondazione i libri sociali, che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.
La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice Civile:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice Civile.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità affini a quelle della Fondazione, designato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del membro nominato dalla “Provincia Romana di Santa Caterina da Siena dei Frati Predicatori (Domenicani)”, comunque previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
A norma dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, gli amministratori della Fondazione presenteranno richiesta al suddetto Ufficio; decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere s’intenderà reso positivamente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lsg 117/2017 ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia.